PEC Globalfox offre caselle di posta elettronica Certificata:
La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare, ad un messaggio di posta elettronica, lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricezione tradizionale. La PEC può aggiungere inoltre la certificazione del contenuto del messaggio solo se in combinazione con un certificato digitale.
La normativa sulla posta elettronica certificata attribuisce al CNIPA differenti compiti. In particolare indica tale soggetto come custode e gestore delle regole tecniche. È inoltre compito del CNIPA provvedere alla pubblicazione di aggiornamenti, in coerenza con gli standard specificati nella normativa di riferimento.
Il CNIPA, all'interno del proprio sito istituzionale, rende disponibile una apposita sezione riguardante la posta elettronica certificata, contenente una versione scaricabile di tutta la documentazione valida ai fini di legge e riguardante la PEC.
Vantaggi della PEC
Il servizio PEC, per sua stessa natura, mostra una serie di vantaggi rispetto alla raccomandata con ricevuta di ritorno tradizionale. I principali sono:
* Ogni formato digitale può essere inviato tramite posta elettronica certificata; * I messaggi possono essere consultati da ogni computer connesso a internet; * Certificazione degli allegati al messaggio; * L'avvenuta consegna della mail viene garantita, nel caso non sia possibile consegnare il messaggio l'utente viene informato; * I messaggi hanno validità legale; * Tracciabilità della casella mittente e conseguentemente del suo titolare; * Vi è certezza sulla destinazione dei messaggi; * L'invio dei messaggi può avere costi inferiori a quello delle raccomandate.
Per una giusta valutazione deve essere preso in considerazione il costo di invio di una raccomandata cartacea tradizionale, che cresce in funzione del numero di pagine e del peso del plico, e il numero di comunicazioni inviate annualmente. Queste informazioni devono poi essere comparate con le tariffe del gestore PEC, che solitamente rende disponibile una casella PEC con un costo calcolato su base annuale. Solitamente una volta pagato il canone annuale l'utente può inviare un numero illimitato di messaggi PEC; * Elevati requisiti di qualità e continuità del servizio. Gli SLA di legge prevedono una disponibilità del servizio del 99.8% su base quadrimestrale; * Obbligo da parte del gestore di archiviare tutti gli eventi associati ad invii e ricezioni di messaggi PEC, per un periodo di trenta mesi; * Obbligo da parte del gestore di applicare le procedure atte a garantire la privacy dei dati personali e la sicurezza della comunicazione. * In seguito alle verifiche effettuate in virtù della Circolare 7 dicembre 2006, n. 51, illustrate nel paragrafo "Il quadro normativo di riferimento", i servizi di posta elettronica certificata resi disponibili dai gestori iscritti nell'elenco pubblico risultano interoperabili. Questo significa, ed è un presupposto della PEC, che due utenti appartenenti a differenti gestori possono scambiare e-mail certificate con le stesse garanzie di due utenti appartenenti allo stesso gestore.
È evidente che i primi due vantaggi sono comuni con quelli di un tradizionale messaggio di posta elettronica.
( ) Ecco cosa prevedono i commi dedicati alla PEC inseriti nell'art. 16 del decreto legge:
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3 lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui al comma 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
11. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, sono abrogati.
( ) Sempre dall’art. 16 del decreto legge:
12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", sono sostituiti dai seguenti:
"4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all' articolo 71.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.".
( ) Email certificata, ecco di che si tratta, di A. Lisi, pubblicato su Punto Informatico alla pagina http://punto-informatico.it/470818_2/PI/Commenti/email-certificata-ecco-che-si-tratta.aspx; Email certificata o Internet imbrigliata?, di A. Lisi, pubblicato su Punto Informatico alla pagina http://punto-informatico.it/1070950/PI/Commenti/email-certificata-internet-imbrigliata.aspx; Posta Elettronica Certificata: Le riflessioni giuridiche e le perplessità di due studiosi di Diritto dell’internet, Intervista a Iaselli e Lisi, pubblicata su Diritto.it alla pagina http://www.diritto.it/materiali/tecnologie/int_iaselli_lisi.pdf; PEC…qualcuno se la ricorda?, di M. Scialdone, pubblicato su Punto Informatico alla pagina http://punto-informatico.it/1657113/PI/Commenti/pec-qualcuno-se-ricorda.aspx.
A proposito di PEC, si ricorda che l’Associazione Nazionale Operatori e Responsabili Conservazione sostitutiva (ANORC- www.anorc.it), insieme ad Adiconsum e l’Associazione Cittadini di Internet, ha presentato all’attenzione degli organi competenti dell’Unione Europea una formale denuncia di infrazione della normativa comunitaria da parte dello Stato Italiano (notizia su PI alla pagina http://punto-informatico.it/2255464/PI/News/italia-denunciata-e-firma-e-fatturazione-pec.aspx).
( ) Pubblica Amministrazione Digitale e Posta Elettronica Certificata: gli obblighi e le sanzioni previsti nella Finanziaria 2008, notizia pubblicata su scint.it alla pagina http://www.scint.it/news_new.php?id=910.
( ) Gli originali analogici unici sono quei documenti per i quali non sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi (CAD, art. 1 comma 1 lett. v).
( ) Questa norma rende finalmente possibile quanto era stato già (solo) immaginato nel ddl Bersani Ter, il quale non ha visto la luce nel precedente governo Prodi. Infatti, in quel ddl la conservazione sostitutiva degli originali analogici unici era resa possibile attraverso l'utilizzo di professionisti iscritti all'Albo (e non solo di pubblici ufficiali). Infatti, l’art. 32. (Conservazione ottica sostitutiva) del Bersani-ter, dopo l'approvazione della Camera dei deputati (n. 2272-bis AC, approvato il 13 giugno 2007 scorso), approdava al Senato con questo contenuto: 1. Ai fini della conservazione ottica sostitutiva di documenti originali unici da parte delle imprese e degli iscritti agli ordini o collegi professionali, si applica l’articolo 23, comma 4, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, purché il responsabile della conservazione sia rispettivamente il legale rappresentante dell’impresa, o persona da lui delegata per iscritto, ovvero il professionista.
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